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Dettaglio documento pubblicato n. 195
 
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Data: 24/10/2001
Destinatario: AL CONSIGLIO DEL V MUNICIPIO - ROMA - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIERE DI F.I. MARIO REMOLI
Descrizione: MENSE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI ROMA "DEROGA TEMPORANEA" PROPOSTA DAL COMUNE DI ROMA
   
Dettaglio:
Proposta di Deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio del V° Municipio di Roma. Oggetto: parere su S.D. n° 1010/01, Regolamento del decentramento amministrativo di cui alla deliberazione n° 10/99; Parziali modifiche ed integrazioni all'art.63, con effetto temporaneo e transitorio. Successivamente modificata e corretta in "Deroga temporanea all'art.63". PREMESSO - che con nota del Segretario Generale prot. 13269 del 25/06/01 il Consiglio del Municipio è chiamato a dare il parere sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.6 del Regolamento del decentramento amministrativo, proposta che modifica, seppur temporaneamente, l'art.63 comma 1, punto E; della Del. 10/99, nella parte che riguarda gli adempimenti deliberativi relativi alla programmazione, istituzione, organizzazione, affidamento e gestione della refezione e del trasporto scolastico che, nel rispetto delle prescrizioni legislative e dei regolamenti vigenti in materia, sono di competenza esclusiva del Municipio. - Le modifiche previste attribuiscono, impropriamente, la competenza degli adempimenti deliberativi relativi all'affidamento dei servizi di refezione e di trasporto scolastico al Dipartimento XI lasciandone ai Municipi la sola gestione. CONSTATATO - che nelle motivazione addotte a sostegno dell'affidamento dei servizi di refezione e di trasporto alla competenza del Dipartimento XI si riscontrano incongruenze, contraddizioni ed approssimazioni da parte della Giunta Comunale, la quale si pone oggettivamente in contrasto con le Leggi che regolano gli appalti e con lo Statuto del Comune di Roma. - La deroga temporanea è motivata con la necessità di compiere gli adempimenti previsti relativi all'affidamento dei servizi espletando una gara di appalto di tipo centralizzato, per conseguire obiettivi di omogeneità dei servizi e di efficacia dell'azione amministrativa e per evitare che la medesima ditta risulti aggiudicataria di tutti i lotti qualora questi dovessero essere assegnati dai singoli Municipi, - Situazione illogica nel momento in cui nella deliberazione si lascia intendere che il decentramento dell'affidamento favorisca situazioni monopolistiche mentre la gara unica centralizzata impedirebbe tali situazioni, il che è il contrario di quanto l'esperienza amministrativa dimostra. - Le finalità di omogeneità dei servizi e di efficacia secondo questa interpretazione dovrebbero escludere il conferimento di funzioni ai Municipi, il che peraltro è illegittimo in presenza di disposizioni statutarie di segno opposto. RICORDATO - che lo Statuto tra i principi programmatici stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata al rispetto della sussidiarietà ed assegnata alle strutture territoriali più funzionalmente vicine ai cittadini. - Lo Statuto riconosce e valorizza l'autonomia dei Municipi quali organismi di gestione dei servizi, per l'esercizio delle funzioni conferite dal Comune e dagli altri livelli istituzionali, per cui il Comune adegua la propria azione alle esigenze del decentramento, disponendo che siano i Municipi ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento art.26. - La delibera n° 22/01 con la quale il Consiglio Comunale provvedeva a modificare il comma 5 dell’art.26 dello Statuto inserendo al punto C, la competenza dei Municipi sui servizi scolastici ed educativi, viene di fatto illegittimamente inattesa. - Il Sindaco, in base al settimo comma dell’art.26 dello Statuto, solo per gravi motivi relativi al mancato esercizio di servizi attribuiti ai Municipi, dopo aver dato un termine perentorio per provvedere, affida agli organi centrali la gestione diretta dei servizi e adotta le iniziative conseguenti. - Alla Giunta Comunale, in base all’art.26 ottavo comma dello Statuto, compete il coordinamento dei servizi di competenza del Municipio, attraverso direttive e provvedimenti che fissino criteri gestionali omogenei e generali, ed ai dipartimenti in virtù dell’art.5 della Delibera 10/99, l’azione di supporto e consulenza nei riguardi dei Municipi anche attraverso la preparazione di appositi uffici, al fine di garantire il pieno esercizio delle competenze attribuite. VERIFICATO - che le necessarie azioni di coordinamento, supporto e consulenza da parte della Giunta Comunale e del Dipartimento preposto, nei confronti del Municipio, non sono state disposte ed attuate pur in presenza di scadenze contrattuali certe e dei relativi obblighi da parte dell’Amministrazione, determinando il ricorso alle proroghe degli appalti, appalti che sarebbero opportuno prorogare per un anno, consentendo contestualmente ai Municipi di poter procedere autonomamente alle rispettive gare di affidamento dei servizi, garantendo la necessaria omogeneità attraverso il richiamato sostegno da parte del Dipartimento. - La Giunta Comunale, probabilmente volendo procedere alle modifiche in oggetto con una certa urgenza ha omesso di chiedere il parere dovuto da parte dei Municipio, anche per la modifica dello Statuto, limitandosi alla sola richiesta di modifica del Regolamento del Decentramento. - L’art. 5 della Legge 142 del 1990, oggi abrogato è stato sostituito dall’art.7 del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL), che riformula i vincoli del Regolamento che deve essere emanato “nel rispetto dei principi fissati dalla Legge dello Statuto”; - Il nuovo dispositivo del D.Legge 18/08/2000 n° 267, assegna in modo inequivocabile allo Statuto il rango di fonte secondaria e al Regolamento il carattere di fonte terziaria, per cui la norma Statutaria vincola il Regolamento configurandosi nell’ambito delle fonti Comunali, quale fonte sovraordinata al Regolamento stesso a cui tutti i regolamenti devono obbligatoriamente attenersi. PE LE SUESPOSTE CONSIDERAZIONI - giudicate per nulla valide le motivazioni a sostegno della proposta di accentramento della gestione dei servizi scolastici sia di refezione che di trasporto. STIGMATIZZATA - la volontà della Giunta Comunale di conservare la centralità dei Dipartimenti, cancellando competenze, funzioni e compiti già decentrate ai Municipi. VERIFICATA - la palese violazione con quanto disposto dallo Statuto della proposta di Deliberazione di modifica all’art.63 del Regolamento del Decentramento Amministrativo. IL CONSIGLIO Esprime parere contrario alla proposta di Deliberazione prot. S.D.1010/2001, ritenendola illegittima per violazione degli art. 6 e 7 del Testo Unico degli Enti Locali, perché si pone nettamente in contrasto con l’art.26, quinto comma, lettera C dello Statuto Comunale come modificato con Deliberazione n°22 del 19/01/2001 il quale dispone che siano i Municipi a gestire i servizi scolastici. L’illegittimità non viene meno per il fatto che la modifica regolamentare proposta sia qualificata come “deroga temporanea al Regolamento vigente sul Decentramento Amministrativo”, in quanto nemmeno in via temporanea è ammesso che il Regolamento Comunale possa porsi in contrasto con le disposizioni Statutarie. -
   

 
 

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