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Roma 11/01/2006
ORDINE DEL GIORNO
Osservazioni e proposte da inserire nel “Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche Del. G.C.n° 272 del 14/12/2005 – proposta 366/2005 prot. 28970/2005.
Premesso che dopo una attenta disamina del documento in oggetto, le commissioni competenti del V° Municipio hanno espresso a maggioranza dei presenti un parere favorevole;
- che le argomentazioni e la discussione della materia hanno posto in evidenzia alcune osservazioni che le Commissioni hanno ritenuto riportare in “proposta” da porre all’attenzione degli Organi Competenti.
Considerato che la stesura del Regolamento in oggetto è salutato dalle Commissioni Municipali competenti come un Regolamento che rafforza le nuove esigenze della città e l’adeguamento delle norme anche a tutela degli stessi operatori commerciali.
Il Consiglio del Municipio V ° del Comune di Roma invita il Presidente Ivano Caradonna a farsi promotore presso gli Uffici competenti delle proposte di seguito elencate in merito all’allegato A del Regolamento in oggetto.
- al Titolo I (attività di vendita con posteggio) all’art. 3, sopprimere l’ultimo comma sostituendolo con: L’OPERATORE E’ OBBLIGATO AD ESPORRE SIA IL TITOLO AUTORIZZATIVO CHE L’ATTO DI CONCESSIONE IN ORIGINALE.
- sempre al Capo 1, all’art. 11 (mercati saltuari), dopo l’ultimo comma aggiungere: OLTRE AI TITOLI ESPOSTI AL PUBBLICO IN ORIGINALE AL FINE DI TUTELARE IL DECORO E LA PULIZIA DELL’AREA OCCUPATA, SI DEVE PREVEDERE LA DISTRIBUZIONE AI COMMERCIANTI DI APPOSITI SACCHI PER LA RACCOLTA DELLA SPAZZATURA.
- al Capo II (attività commerciale su aree pubbliche fuori mercato), all’art.13 aggiungere un articolo 4 identico all’art.20 (attività di vendita in forma itinerante) che trovasi al Titolo II Attività di vendita senza posteggio, che recita: FATTI SALVI I PROVVEDIMENTI DI DIVIETO ADOTTATI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SVOLTO IN FORMA ITINERANTE, PER MOTIVI DI TUTELA STORICA, ARTISTICA E ARCHEOLOGICA, nonché PER MOTIVI DI SICUREZZA PER LA PRESENZA DELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, E’ COMUNQUE VIETATO NEI TERRITORI DEI MUNICIPI I,II,III,e XVII. PER MOTIVI DI SICUREZZA E’ ALTRESI’ VIETATA OGNI ATTIVITA’ DI COMMERCIO SVOLTA IN FORMA ITINERANTE NELLE STAZIONI DELLA METRO E DELLE FERROVIE FINO AD UNA DISTANZA DI 200 MT. DALLE STESSE.
- sempre al Capo II, ( attività commerciale su area pubblica fuori mercato), all’art. 15, (rotazioni) all’art. 1 dopo le parole “deve essere” aggiungere: ESPOSTO AL PUBBLICO E.
- al 2° comma dello stesso art. 22, dopo le parole “decoro urbano” aggiungere: IL COMMERCIANTE HA L’OBBLIGO DI MUNIRSI DI APPOSITI CONTENITORI E/O SACCHI DI PLASTICA PER DEPOSITARE I RIFIUTI PRODOTTI,.
- allo stesso articolo 24, aggiungere inoltre un comma n°5: SE DA CONTROLLI EFFETTUATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE IL TITOLO AUTORIZZATIVO E/O LA CONCESSIONE RISULTI MANOMESSA E/O CONTRAFFATA.
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