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TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI Art.1° - PRINCIPI GENERALI 1 - il funzionamento dei Centri Socio-Culturali per Anziani istituiti dal Comune di Roma nell’ambito delle competenze attribuite agli Enti Locali dal D.P.R. 24/07/77 n° 616 e dall’art. 9 della Legge n° 142 dell’8/6/90, secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla normativa Regionale è disciplinato dal presente regolamento. 2 - i Centri sono strutture di servizio territoriale a livello Circoscrizionale o di quartiere e costituiscono un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo. Qualora presso i centri si svolgano attività in favore delle persone anziane anche se non rientranti nei compiti istituzionali dei centri stessi, ma comunque di competenza comunale, potrà essere utilizzato altro personale della Circoscrizione competente in materia trattata. 3 - essi si pongono come veicolo di scambi culturali e sociali fra le diverse fasce di età esistenti sul territorio e sono, pertanto, complemento delle altre strutture sociali già funzionanti (centri sociali polivalenti, biblioteche, sale di lettura ecc.). 4 - il servizio dei centri, si ispira ai principi del decentramento e della partecipazione, ed opera nella ricerca continua di un adeguamento sempre maggiore alle richieste e alle esigenze delle persone anziane e non solo. 5 - per un loro migliore funzionamento al fine di raggiungere una loro maggiore autonomia gestionale, i centri potranno svolgere alcune attività socio-culturali-ricreative dalle quali ricaveranno le risorse economiche per fare fronte alle spese di manutenzione ordinaria dello stesso. Art. 2 - OBIETTIVI E INDIRIZZI DI INTERVENTO 1 - allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi e i cittadini delle altre fasce di età esistenti sul territorio, i centri socio culturali per anziani nell’ambito della loro piena autonomia di programmazione e gestione articolano le loro attività secondo i seguenti indirizzi: a) propulsione e programmazione verso l’esterno al fine di promuovere il collegamento con gli altri servizi sociali, sanitari e culturali del territorio (case di riposo, case albergo, comunità di alloggio, servizi di assistenza domiciliare, servizi sanitari per cronici e lungodegenti, centri polivalenti, servizi culturali e ricreativi); b) promozione e sviluppo di attività ricreativo culturali mediante visite di luoghi o strutture nell’ambito urbano ed extraurbano, con relativa organizzazione del servizio di solo viaggio o di solo ristoro; c) partecipazione agli spettacoli teatrali e cinematografici e in genere agli avvenimenti culturali, sportivi, e ricreativi della vita cittadina; d) promozione di attività ludico-motoria con l’organizzazione di corsi presso il centro o presso altri impianti comunali reperiti di norma in regime di gratuità o con costi visibilmente sociali; E’ consentito costituire presso ogni centro una sezione bocciofila anche quando tale struttura non sia contigua al centro stesso; possono iscriversi alla sezione bocciofila anche i cittadini che non abbiano i requisiti anagrafici previsti per l’iscrizione ai centri sociali culturali per anziani, pur che residenti nella Circoscrizione di competenza. La sezione bocciofila individua tra i proproi iscritti un responsabile con il compito di curare i rapporti con il comitato di gestione dei centri sociali culturali per anziani; il responsabile individuato conserverà l’elenco dei frequentanti la sezione bocciofila, promuove e organizza le attività sportive ed i turni di gioco. Gli iscritti al centro sociale culturale per anziani possono utilizzare le strutture della sezione bocciofila coordinandosi con il responsabile della medesima. La sezione bocciofila che dovrà svolgere le proprie attività senza fine di lucro, potrà individuare propri organismi di partecipazione e di gestione attraverso la definizione di un regolamento, nel quale potrà essere individuato un minimo contributo sociale di iscrizione e di partecipazione mensile, da utilizzare per le piccole spese di manutenzione ordinaria della stessa struttura bocciofila o per fini sociali dei suoi iscritti, che dovrà essere approvato dal Consiglio Circoscrizionale. e) promozione di attività lavorative artigianali (artigianato occupazionale e conservativo di valori tradizionali e culturali con l’impiego di strumenti di lavoro e di utensili vari) utilizzando l’esperienza di artigiani anziani e non specie se portatori di mestieri in via di estinzione; f) promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione ecc...; g) promozione e programmazione di attività ricreative e di informazione come motivo di salvaguardia dei valori culturali, di incontro e di scambio di esperienze culturali, con l’impiego di idonei strumenti ( proiettori cinematografici, registratori, impianti fonici e giochi vari, televisori, giornali quotidiani, rotocalchi, piccoli e medi elettrodomestici, ecc.....); h) organizzazione di riunioni conviviali limitatamente a particolari festività sia all’interno che all’esterno del centro sociale culturale; i) promozione di attività di segretariato sociale in raccordo con gli operatori Circoscrizionali e con gli altri enti l ) utilizzazione degli anziani e non in forme di volontariato sociale e culturale e in attività socialmente utili; m)apertura e utilizzo di uno sportello di patronato sociale per i soli iscritti al centro. n) onde permettere al centro una propria, (ma controllata) se pur minima autonomia economica, per sopperire alle spese di ordinaria amministrazione o con fini puramente sociali, all’interno del centro stesso sarà possibile: 1) istituire un piccolo punto di ristoro (bar) per i soli iscritti al centro sociale culturale, sotto la diretta gestione del Comitato di Gestione, purchè il Centro aderisca ad una Associazione nazionale riconosciuta (Legge 287 del 25/08/91); 2) concedere spazi ad artisti, associazioni, comitati di quartiere per mostre, riunioni, feste organizzate anche ai singoli cittadini per convivi o anniversari, ricorrenze; pur che detti spazi concessi non siano di intralcio alle normali attività programmate dal centro stesso; per simili iniziative i richiedenti dovranno farne richiesta scritta al Presidente del centro, che sentito il Comitato di Gestione ed avendone ricevuto il parere positivo, provvederà ad autorizzare il richiedente, informando per conoscenza gli Uffici competenti Circoscrizionali; 3) per quanto i punti 1 e 2 della lettera (n) i richiedenti dovranno corrispondere al centro un conpenso economico o equivalente in servizi e/o materiali, preventivamente concordato con il Comitato di Gestione. 2 - Per favorire la socializzazione i centri sociali culturali sono aperti anche alle persone non anziane, fermo restando il principio che le attività finanziate dal Comune di Roma sono riservate ai soli iscritti anziani residenti nella Circoscrizione. 3 - Per quanto attiene la frequenza e il numero degli iscritti dei centri deve essere sempre considerata e rispettata la capienza dei locali in rapporto al numero dei presenti in base alle Leggi vigenti sulla tutela e sicurezza, nonché le norme di ordine pubblico legate alla incolumità dei cittadini ai sensi della normativa vigente; sarà cura degli Uffici preposti individuare la capienza di ogni centro. 4 - Nel caso si verifichi un sovrannumero di presenti la qualifica di iscritto al centro e di anzianità di iscrizione deve costituire titolo di preferenza. ART. 2 BIS : ATTIVITA’ COMPLEMENTARI: 1 - per il raggiungimento degli scopi istituzionali, indicati nel precedente articolo Art. 2, i Centri possono svolgere attività complementari autogestite quali: a) attività di somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche riservate ai soli soci, ai frequentatori del Centro ed agli invitati, ai sensi della lettera e) comma 6 art. 3 della Legge 25 Agosto 1991 n° 287 e dell’art. 5 del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n° 460; b) - partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, circo, ecc. ecc. di natura sociale, usufruendo dei benefici di cui l’art. 20 del DPR 26 Ottobre 1972 n° 640, modificato dall’art. 14 del Decreto Legislativo 26 Febbraio 1999 n° 60; c) - attività di turismo sociale non finanziato dal Comune di Roma, quali gite e soggiorni, senza scopo di lucro, ai sensi del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n° 460. 2 - Per la somministrazione di alimenti e bevande il Centro deve dotarsi di apposita autorizzazione sanitaria e di quella amministrativa, intestate di volta in volta al Presidente pro- tempore. 3 - Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, e l’attività di turismo sociale, non potranno essere concesse dal Comune se il Centro non ha aderito (liberamente con propria assemblea straordinaria avendo riportato il parere favorevole dei 2/3 della stessa) ad una Associazione Nazionale di Promozione Sociale di tipo Assistenziale riconosciuta dal Ministero dell’interno con apposito Decreto Ministeriale, perché solo con l’adesione a tali Associazioni, viene riconosciuta la non commerciabilità di tali attività, punto questo sancito nel Decreto Legislativo n° 460/97. Art. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE 1 - i centri sono localizzati in strutture comunali o poste a disposizione del Comune, a titolo gratuito, da altri Enti Pubblici opportunamente scelte ed idonee al raggiungimento dei fini propri di questo servizio. 2 - le strutture da destinare a sedi di centri sociali culturali degli anziani debbono essere reperite dalla Circoscrizione. Esse debbono essere ubicate in modo equilibrato rispetto al territorio circoscrizionale, per l’apertura di nuovi centri è necessario che vi sia una richiesta formulata da almeno 200 anziani residenti, non iscritti ad altri centri, tale richiesta dovrà essere indirizzata alla Circoscrizione competente. Le stesse strutture devono avere locali idonei per lo svolgimento delle molteplici attività in esse previste. Sarà compito della Circoscrizione interessata svolgere tutti gli adempimenti necessari per adeguare le strutture reperite alle norme vigenti in materia di istituzione di centri sociali e culturali ed in particolare : a) adeguamento alle norme in materia di igiene, norme infortunistiche, assicurative, abbattimento barriere architettoniche, di sicurezza, antincendio; b) dotazione del necessario arredamento e dei mezzi di sicurezza ai sensi delle Normative Vigenti ; c) allaccio delle varie utenze ( acqua, luce, gas, telefono ). 3 - Il Dipartimento alle Politiche del Patrimonio e della Casa, il Dipartimento alle Politiche dei Lavori Pubblici e il Dipartimento dei Servizi Sociali, tramite gli Uffici competenti, concorrono, per quanto di pertinenza, all’espletamento delle procedure per l’istituzione di detti centri sociali culturali per anziani. 4 - Qualora non dovessero esistere le condizioni di cui al comma 1, la Ripartizione II°, su proposta della Circoscrizione interessata, deve reperire i necessari anche attraverso l’istituto di locazione. 5 - La fornitura degli arredi occorrenti per il funzionamento e dei servizi di sicurezza per il funzionamento dei centri sociali culturali per anziani è una competenza del Consiglio Circoscrizionale che autorizza l’acquisto dei suddetti arredi con le forme ed i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Art. 4 Modalità di istituzione 1 - L’istituzione dei centri sociali culturali degli anziani è una competenza dei Consigli Circoscrizionali, le quali dovranno determinare in materia adottando apposite deliberazioni. 2 - qualora l’istituzione del centro avviene nel corso dell’anno il relativo funzionamento sarà garantito con i fondi a disposizione della Circoscrizione competente. Art. 5 Personale dell’Amministrazione Comunale 1 - I centri sociali culturali per anziani si avvalgono delle prestazioni degli assistenti sociali e del personale amministrativo che presta servizio presso il servizio sociale circoscrizionale e degli operatori culturali e sportivi che prestano servizio presso la circoscrizione. 2 - Ogni circoscrizione, a seconda delle esigenze e dei programmi da realizzare, assicure la presenza del suddetto personale presso il centro. TITOLO II° - ISCRIZIONI AL CENTRO Art .6 - Requisiti per l’iscrizione 1 - Le iscrizioni e la partecipazione alle attività dei Centri sono consentite a tutti gli anziani residenti o domiciliati previa comunicazione alle Circoscrizioni interessate, nel territorio della Circoscrizione in cui il centro è situato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in altri Centri sociali culturali per anziani di Circoscrizioni diverse, ne tanto meno in altri Centri sociali culturali per anziani ricadenti nel territorio circoscrizionale di residenza o domicilio. 2 - Possono iscriversi ai centri sociali culturali per anziani: a) tutte le persone che abbiano compiuto i 55 anni di età; b) i pensionati diretti ed indiretti che abbiano compiuto i 50 anni di età ; c) le persone con invalidità civile pari al 70% che abbiano compiuto i 45 anni di età; d) tutte le persone che non hanno i requisiti della età, ma che per diversità di situazioni personali si trovano sole e necessitino di un conforto sociale (pur che non legate a particolari patologie specifiche ) di svago e di compagnia (ufficialmente documentato dagli Uffici del Servizio Sociale Circoscrizionale). 3 - Nel caso che sul territorio Circoscrizionale funzionino più centri, le persone che hanno i requisiti per l’iscrizione possono aderire ad uno solo di essi. 4 - E’ compito del Servizio Competente Circoscrizionale controllare la regolarità delle iscrizioni ai centri e far rilevare ai centri stessi eventuali anomalie. Art. 7 Modalità di iscrizione 1 - le iscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno presso il centro, a cura del Comitato di Gestione; le iscrizioni al centro socio/culturale per anziani sono gratuite per i cittadini il cui reddito non superi il tetto fissato per l’accesso gratuito ai servizi sociali, in ottemperanza alla vigente Legislazione, per coloro che non rientrano in tale categoria all’atto dell’iscrizione dovrnno versare una quota annuale di Lit.12000 (dodicimila), che sarranno devolute al centro per le spese di ordinaria manutenzione, per tale quota dovrà essere rilasciata idonea ricevuta. 2 - Le iscrizioni sono raccolte su apposito registro vidimato dalla Circoscrizione, oltre i dati anagrafici dovranno riportare: a) la data di iscrizione o rinnovo della iscrizione; b) la firma per esteso dell'iscritto; c) residenza, domicilio, telefono dell'iscritto (autorizzazione al trattamento dei dati) d) la firma del Presidente o del membro del Comitato di Gestione da Lui delegato; 3 - Il registro delle iscrizioni al centro è conservato presso i locali del centro, a cura del Comitato di Gestione che ne è direttamente responsabile. 4 - Nelle more del funzionamento del Comitato di Gestione le iscrizioni possono essere raccolte a cura del Servizio competente sia presso il centro che presso la Circoscrizione, con l'obbligo di comunicazione scritta da trascrivere immediatamente sul registro degli iscritti che trovasi presso il centro. Art. 8 - Casi Particolari 1 - Nel caso in cui alcuni Centri socio/culturali per anziani siano situati in zone di confine con una o più Circoscrizioni può essere consentito agli anziani residenti nel territorio delle Circoscrizioni confinanti di iscriversi al Centro extraterritoriale. 2 - Le iscrizioni al centro extraterritoriale devono essere ratificate dal Consiglio Circoscrizionale con apposita risoluzione da inviare alla Circoscrizione di residenza del nuovo iscritto. 3 - Allo scopo di favorire la massima socializzazione degli anziani e non, è consentita l'iscrizione al Centro del coniuge o del convivente non anziano di un iscritto effettivo purchè convivente da almeno un anno con l'anziano, i suddetti iscritti sono ammessi a fruire di tutte le iniziative ed attività del Centro. Art. 9 - Rinnovo delle iscrizioni 1 - Le iscrizioni devono essere rinnovate ogni anno (entro il 31/01,al fine di eventuale attribuzione fondi) nell'arco temporale espressamente indicato e pubblicizzato dalla Circoscrizione, con le stesse modalità previste per la prima iscrizione. 2 - Presso il Servizio Sociale della Circoscrizione sono conservati gli elenchi degli iscritti da aggiornarsi annualmente, con le variazioni comunicate (preventivamente già annotate nel registro degli iscritti presso il centro) da parte del Comitato di Gestione. TITOLO III° - ORGANISMI DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO DEI CENTRI SOCIO/CULTURALI DEGLI ANZIANI. CAPO I - Organismi di Gestione e di Coordinamento Art. 10 - Sono organismi di gestione del Centro socio/culturale per anziani, atti a garantire la più corretta gestione, a favorire la massima partecipazione dei cittadini, la formulazione dei programmi e il controllo della efficienza dei servizi: a - l'assemblea degli iscritti; b - il comitato di gestione; c - il presidente. 2 - Ai fini della promozione di iniziative umanitarie, scambi di esperienze tra i Centri Socio/culturali finalizzate allo sviluppo dei Centri medesimi ed all'integrazione delle attività in essi realizzate, in ogni Circoscrizione è istituito il Comitato di coordinamento Circoscrizionale, il quale dovrà rendi-contare trimestralmente alla Commissione dei Servizi Sociali della Circoscrizione, le iniziative, i progetti ed il funzionamento in linea generale dei Centri socio/culturali per anziani Circoscrizionali. E' altresì istituito a livello cittadino il Coordinamento Cittadino dei centri socio/culturali per anziani del Comune di Roma. Il funzionamento, le finalità e le modalità di gestione del Coordinamento Circoscrizionale e del Coordinamento Cittadino dei suddetti centri Socio/culturali per anziani sono disciplinati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 239 del 23 ottobre 1995. CAPO II - Assemblea degli iscritti - composizione e convocazione 1 - L'assemblea è composta da tutti i cittadini regolarmente iscritti al Centro. 2 - L'assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione (almeno tre volte l'anno). 3 - La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata tramite avviso scritto affisso nei locali del centro almeno 10 giorni prima dalla data di svolgimento, il Presidente avrà cura di informare il Servizio competente della Circoscrizione . 4 - L'assemblea degli iscritti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 51% degli iscritti ed in seconda convocazione con i soli presenti. 5 - Le riunioni dell'assemblea si distinguono in ordinarie e straordinarie. 6 - In ogni caso, sia dell'assemblea ordinaria che straordinaria sarà redatto a cura del Comitato di Gestione un verbale scritto, sunto delle questioni affrontate, tale verbale rimarrà nei locali del Centro a disposizione degli Uffici competenti e della Commissione Servizi Sociali Circoscrizionale. 7 - Le sedute ordinarie si svolgono almeno tre volte l’anno; 8 - Le sedute straordinarie sono convocate: - su richiesta del Presidente del Comitato di Gestione; - su richiesta di un terzo dei membri del Comitato di Gestione; - su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti; - su richiesta degli Uffici Circoscrizionali - su richiesta della maggioranza della Commissione dei Servizi Sociali Circoscrizionale; - del Presidente della Circoscrizione o suo delegato. Art. 12 - Assemblea degli iscritti compiti: 1 - sono compiti dell’Assemblea: a) raccogliere le candidature o auto candidature a membro del comitato di gestione; b) indicare gli indirizzi generali di programmazione dell’attività del centro; c) valutare, esaminare e verificare il piano programmatico ed il consuntivo annuale predisposti dal comitato di gestione; d) collaborare fattivamente al buon funzionamento del centro coadiuvando il comitato di gestione. Le decisioni dell’Assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti. CAPO III - Comitato di gestione Art. 13 - Comitato di gestione - composizione 1 - Il comitato di gestione è composto da un numero di iscritti al centro eletto proporzionalmente al numero degli iscritti al Centro socio/culturale, secondo la seguente tabella: a) numero degli iscritti fino a 400: 7 membri b) numero degli iscritti da 401 a 600: 9 membri c) numero degli iscritti da 601 a 800: 11 membri d) numero degli iscritti oltre 801: 13 membri. 2 - Fanno parte del comitato di gestione anche 1 dipendente degli uffici competenti (con la qualifica minima di VI° individuati dal Dirigente dell’Unità Organizzativa all’interno del Servizio competente Circoscrizionale, con diritto di voto, Le funzioni di segretario sono di norma svolte dal dipendente dell’amministrazione, il personale di ruolo sopra menzionato potrà seguire da uno a non più di tre centri socio/culturali per anziani in una Circoscrizione. Art. 14 - Elezione del Comitato di Gestione del Presidente e del Vice Presidente 1 - La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dal Consiglio Circoscrizionale con propria risoluzione, al massimo entro 30 giorni successivi alla scadenza del comitato in carica.. Del giorno stabilito sarà data comunicazione mediante Avviso Pubblico affisso nel territorio Circoscrizionale e nei centri stessi, almeno 30 giorni prima dell’espletamento delle votazioni. 2 - Il seggio dovrà essere costituito, presso ogni centro, con personale della Circoscrizione designato dal Coordinatore della Circoscrizione in numero variabile dalle 3 alle 5 unità, ivi compreso il Presidente di seggio. 3 - Le votazioni avvengono con voto segreto presso i Centri interessati in un solo giorno feriale, dalle 09,00 alle ore19,00. 4 - Gli elettori possono esprimere preferenze fino ad un terzo del numero dei membri del Comitato di Gestione, arrotondando al numero superiore: Le preferenze saranno espresse apponendo il segno di croce a fianco del nome prestampato del candidato: La stampa delle schede, contenenti i nomi dei candidati, in ordine alfabetico, sarà effettuata dalla Circoscrizione di appartenenza. 5 - Lo spoglio delle schede deve avvenire, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio. 6 - Per le operazioni pre-elettorali, di scrutinio e per quanto non espressamente previsto valgono i principi generali contenuti nella normativa vigente in materia di consultazioni elettorali circoscrizionali. ******************************* Art. 15 - Candidature al Comitato di Gestione 1 - I candidati alla carica di Presidente,Vice e membro del comitato di gestione e gli elettori devono essere iscritti al centro da almeno 180 giorni prima della data fissata per le elezioni. 2 - Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno manifestare la propria disponibilità, oralmente o in forma scritta, durante lo svolgimento dell’Assemblea specificatamente convocata alla quale dovrà presenziare un incaricato del Servizio competente con compiti di Segretario verbalizzante, il quale inoltre comunicherà alla Commissione dei Servizi Sociali della Circoscrizione il giorno, l’ora ed il luogo dove si svolgerà la assemblea. Il Presidente dell’assemblea trasmette i suddetti nominativi alla competente Circoscrizione che compila mediante sorteggio svolto a cura del Responsabile dei Servizi competenti ,alla presenza della Commissione Consiliare Permanente dei Servizi Sociali, sulla base della suddetta comunicazione, un elenco dei candidati per ogni centro. 3 - Tali elenchi debbono essere affissi presso il Centro Sociale e nella sede della Circoscrizione almeno 30 giorni prima delle elezioni allo scopo di dare la possibilità agli elettori di scegliere i propri candidati. Art. 16 - Elezione del Presidente, del Vice_Presidente e del responsabile Amministrativo 1 - Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Responsabile Amministrativo del Centro vengono eletti nella prima riunione del comitato di gestione risultante dalle votazioni svolte con il voto della maggioranza dell’intero comitato, di detta prima riunione come di tutte le future verrà redatto regolare verbale. 2 - i candidati alla Presidenza del Comitato di Gestione debbono essere iscritti da almeno 180 giorni , eccetto per i centri di nuova istituzione. Art. 17 Procedura per l’insediamento del Comitato di Gestione: 1 - Sono eletti gli anziani che hanno riportato il maggior numero di preferenze, a parità di voti ottenuti è eletto il più anziano di età. 2 - Il Consiglio Circoscrizionale, con propria risoluzione , approva la costituzione del Comitato di Gestione. 3 - Il Presidente eletto, entro 10 giorni dalla adozione della risoluzione di cui al punto 2, convoca gli eletti, procede attraverso il voto di maggioranza alla nomina degli incarichi specifici per ogni componente il Comitato e li trasmette al Servizio Sociale della Circoscrizione. ****************************** Art. 18 Validità delle sedute: 1 - Le sedute del Comitato di Gestione sono valide se è presente il 51% dei suoi membri. 2 - Le decisioni del Comitato di Gestione sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti. Art. 19 Comitato di Gestione, compiti: 1) il Comitato di Gestione, oltre alle competenze previste dall’art.2: a) predispone. promuove, regola, controlla, gestisce il centro socio/culturale per anziani, esso è l’organo superiore del centro al quale tutti gli iscritti e i frequentatori del centro devono rispondere; b) Predispone, dopo le dovute consultazioni con l’assemblea degli iscritti, un regolamento interno che contenga norme per la vita del centro, regolamento che non deve contenere norme in contrasto con il regolamento generale dei centri socio/culturali degli anziani del Comune di Roma e che deve essere approvato dal Consiglio Circoscrizionale con apposita risoluzione; c) pone il massimo impegno per sollecitare e favorire la più ampia e completa partecipazione dei cittadini utenti alla gestione del centro in base alle finalità espresse nell'art.2’del presente regolamento, costituendo e favorendo anche gruppi di lavoro misto; d) stabilisce l’orario di apertura e di chiusura del centro in base alle richieste e sentita l’assemblea degli iscritti, garantendo l’apertura del centro anche nei periodi festivi ed estivi qualora se ne ravvisi la necessità, assegna i turni di presenza dei membri del comitato di gestione all’interno del centro nella gestione ordinaria delle attività; e) provvede all’apertura e alla chiusura del centro sociale mediante la presenza di un suo membro. La chiave del centro viene custodita dal Presidente o, in caso di impossibilità dal Vice_Presidente o da altro membro del comitato designato dal Presidente; una copia della chiave deve essere depositata presso la sede Circoscrizionale in cui insiste il centro; in caso di forza maggiore il Presidente può affidare le chiavi del centro anche ad uno o più anziani non facenti parte del comitato di gestione che se ne assumono la responsabilità; f) assicura durante l’orario di apertura del centro la custodia di tutto il materiale esistente presso lo stesso ( utensili, attrezzature, arredamento, apparecchiature varie ecc.) g) ha l’obbligo di promuovere la convocazione dell’assemblea degli iscritti almeno ogni novanta giorni , tutte le volte che lo ritiene necessario e tutte le volte che viene richiesto nei termini previsti dall’art.11; h) avanza proposte in merito all’organizzazione, all’ampliamento e al potenziamento delle attività; i) può avvalersi di Associazioni nazionali dei centri e/o di Associazioni di anziani e/o di volontariato per la realizzazione di servizi o iniziative; j) provvede a trasmettere agli Uffici competenti della Circoscrizione per essere approvati dal consiglio Circoscrizionale: 1 - il programma annuale delle attività del centro nel quadro degli indirizzi generali indicati dall’assemblea degli iscritti; 2 - le indicazioni delle singole spese riferite ai piani di utilizzo dei fondi destinati dall’Amministrazione Comunale per le attività socio/culturali dei centri, tali programmi, validi per l’anno successivo, debbono pervenire al Servizio Sociale per gli adempimenti di competenza entro il 31/ maggio di ogni anno. 3 - detiene i registri contabili di entrata e uscita di tutte le attività svolte all’interno del centro, con le relative ricevute, controfirmate dall’economo e dal Presidente del Centro. 4 - detiene e aggiorna i registro delle assemblee svolte nel centro. 5 - detiene e tiene aggiornato il registro degli iscritti al centro. j) vigila sull’attuazione dei programmi da realizzare nonché sulla partecipazione di tutti gli iscritti alle attività del centro; k) provvede ad inoltrare ai competenti Uffici circoscrizionali eventuale richiesta di intervento straordinario, riguardanti il complesso adibito al centro sociale, nonché ogni altra richiesta che comporti l’utilizzo dei vari servizi esperiti dalla amministrazione Comunale, quando questi non siano già stati segnalati dai Servizi Sociali, per le spese si ordinaria amministrazione provvede autonomamente con le risorse disponibili provenienti dalle attività del centro, dando comunque comunicazione agli Uffici del Servizi Sociali; l) predispone annualmente il consuntivo delle attività ed il consuntivo economico dell’anno precedente che deve essere sottoposto alla votazione dell’assemblea degli iscritti, gli iscritti dovranno motivare la astensione o contrarietà del voto; m) concorda con i sindacati dei pensionati incontri periodici sui problemi degli anziani o, su richiesta dei sindacati stessi, momenti di incontro con gli anziani del centro; n) assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, associazioni, comitati di quartiere ed organismi istituzionali territoriali interessati a collaborare per un corretto recupero del ruolo e del rapporto dell’anziano nella vita comunitaria; o) promuove attività di gruppi, organismi, associazioni che offrono la loro collaborazione per il potenziamento del servizio; p) assume iniziative atte a promuovere l’impegno di anziani in attività socialmente utili e di volontariato; q) provvede alla raccolta ed alla informazione agli iscritti delle notizie inerenti i vari servizi e la loro dislocazione sul territorio, ai quali gli anziani possono essere strettamente interessati. Art. 19 BIS - Adesione ad una Associazione Nazionale di promozione sociale di tipo assistenziale riconosciuta con proprio decreto dal Ministero dell’Interno 1) - Fermo restando il principio che i Centri Socio Culturali per Anziani sono istituiti e sono strutture di servizio del Comune di Roma, I Centri stessi, per avvalersi dei benefici di cui all’art. 2 bis del presente Regolamento, ed anche in applicazione in senso estensivo del disposto della Lettera B - della parte dispositiva della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 239 del 23 Ottobre 1995, che istituisce il Comitato di Coordinamento Circoscrizionale e Cittadino dei Centri Anziani, i Centri stessi, possono aderire ad una Associazione Nazionale di promozione sociale di tipo Assistenziale riconosciuta dal Ministero dell’Interno con proprio Decreto Ministeriale, 2) L’adesione avviene con atto deliberativo del Comitato di Gestione adottato con parere favorevole dei 2/3 dei suoi membri, che deliberano dopo il parere favorevole (obbligatorio) espresso dall’Assemblea degli iscritti, appositamente convocata . 3) Gli iscritti al Centro possono (ma non obbligatoriamente ) acquisire la tessera dell’Associazione Nazionale alla quale il Centro aderisce. Art. 20 - Comitato di Gestione - durata 1 - Il comitato di gestione dura in carica tre anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti e comunque fino all’insediamento del nuovo Comitato. 2 - I membri del comitato di gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie, per assenza giustificata a tre riunioni consegutive del comitato stesso, per impedimento, o per gravi fatti a loro imputati. 3 - La sostituzione avviene con il primo dei non eletti nella graduatoria, graduatoria che rimane valida fino alla scadenza del comitato di gestione. La nomina del nuovo eletto deve essere ratificata dal Consiglio Circoscrizionale. 4 - I rappresentanti della Circoscrizione decadono e devono essere sostituiti in caso di trasferimento ad altro servizio o in caso di cessazione del rapporto di lavoro; i rappresentanti che subentreranno dovranno comunque essere designati dal Consiglio Circoscrizionale. 5 - Nel caso in cui sia esaurita la graduatoria dei non eletti e si rende impossibile surrogare con altri membri decaduti è necessario che, su proposta del Presidente del centro, l’assemblea degli iscritti nomini (per il periodo restante alla scadenza naturale del comitato di gestione tre anni) un sotituto a tale carica. 6 - Qualora il comitato di gestione non sia in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o di regolamento, oppure il 50 + 1 degli iscritti al centro con apposita petizione, motivata ne chieda lo scioglimento, il Consiglio Circoscrizionale con risoluzione ne dispone lo scioglimento e nomina un Commissario, su proposta del Coordinatore della Circoscrizione, scelto tra i dipendenti dell’Amministrazione Comunale con un livello contrattuale non inferiore al VI°, che provvede all’ordinaria amministrazione del centro sociale e al disbrigo delle questioni urgenti e che provvede a fissare il termine per lo svolgimento di nuove elezioni che devono essere indette non oltre tre mesi dallo scioglimento del Comitato di gestione. CAPITOLO IV - IL PRESIDENTE Art. 21 - Il Presidente 1 - Il Presidente eletto dura in carica per l'intero mandato del comitato di Gestione. 2 - Egli rappresenta legalmente il centro, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le funzioni nei momenti di assenza dello stesso. 3 - Il Presidente può delegare per iscritto al Vice_Presidente alcune mansioni specifiche, di cui si riterrà direttamente responsabile. 4 - Egli provvede alla convocazione del comitato di gestione e dell'assemblea degli iscritti in base a quanto stabilito dal presente regolamento e di entrambi gli organismi ne presiede le sedute. 5 - Può invitare, sentito il parere del comitato di gestione a partecipare alle sedute del comitato, ove ritiene opportuno e a titolo consuntivo, operatori o rappresentanti di Associazioni o di organismi che si occupano dei problemi degli anziani o che comunque agiscono nella realtà sociale. 6 - Il Presidente può essere revocato previa presentazione di una mozione di sfiducia da parte di un terzo degli iscritti al centro, o da parte della maggioranza dello stesso comitato di gestione: 7 - Le stesse procedure di cui al punto 1 e al punto 5 si applica per il Vice-Presidente. 8 - Nel caso di revoca congiunta del Presidente e del Vice Presidente il Comitato di Gestione sarà convocato e presieduto dal membro più anziano di età, il quale espleterà la riunione per la assegnazione di nuove nomine. CAPO V° COMPORTAMENTO DEGLI ISCRITTI Art. 22 - Comportamento degli iscritti 1 - Tutti gli iscritti al centro sono tenuti ad avere un comportamento dignitoso e rispettoso di sé e degli altri, dei locali, del materiale di cui il centro è dotato e del regolamento comunale vigente e del regolamento interno, in ogni caso detti regolamenti devono essere affissi presso la bacheca del centro. 2 - Sono pertanto vietati il turpiloquio, la bestemmia, gli schiamazzi, i danneggiamenti alle cose di proprietà del centro, qualsiasi elemento di turbativa e di istigazione che non consente agli iscritti il normale e corretto svolgimento delle attività. 3 - E’ fatto assoluto divieto di fuamre nei locali del centro, è possibile derogare a tale divieto con la costituzione di appositi locali riservati ai fumatori qualora ve ne fosse la possibilità di istituzione. 4 - In caso di gravi o persistenti violazioni di norme contenute nel presente regolamento o di atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza il comitato di gestione a maggioranza dei 2/3 può decidere su: a) il richiamo verbale b) il richiamo scritto c) la sospensione della frequenza per un periodo di tre/sei mesi d) la radiazione dal centro sociale. 5 - Le ipotesi di cui alle lettere b)c)d) devono essere notificate e motivate per iscritto all’interessato. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento l’interessato poò presentare al Dirigente dell’Unità Organizzativa, da cui il centro dipende funzionalmente ed amministrativamente, le opportune controdeduzioni. 6 - Acquisiti gli elementi necessari il Consiglio Circoscrizionale, con apposita risoluzione, adotta le decisioni definitive. TITOLO IV - RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE Art. 23 - Criteri di riparto dei fondi 1 - Le Circoscrizioni dovranno ripartire i fondi loro assegnati secondo i seguenti criteri: a) una quota fissa per ogni singolo centro nella misura del 60% del finanziamento previsto per i centri socio/culturali per anziani; b) una quota proporzionale del 30% rapportata al numero degli iscritti effettivi al 31/12 c ) la rimanente percentuale del 10% potrà essere accantonata per realizzare iniziative socio/culturali all’interno del centro con il coinvolgimento di tutti i cittadini residenti della Circoscrizione. Art. 24 - Rapporti con la Circoscrizione 1 - I centri dipendono funzionalmente ed amministrativamente dalla Circoscrizione nel cui territorio sono situati. 2 - La Circoscrizione può utilizzare i locali destinati ai centri socio/culturali per anziani, per la realizzazione di iniziative in favore di tutti gli anziani del territorio, compatibilmente con lo svolgimento delle attività programmate dai comitati di gestione dei centri medesimi( es. soggiorni diurni estivi, punti verdi, centri diurni polivalenti). Il Consiglio Circoscrizionale, all’inizio di ogni esercizio finanziario, approva con atto deliberativo, i programmi di attività proposti dai singoli comitati di gestione. Con lo stesso atto: a) effettua il riparto dei fondi per ogni singolo centro applicando i criteri di cui all’art. 22 del presente regolamento; b) autorizza nell’ambito dei fondi assegnati la destinazione degli stessi; c) autorizza le aperture di credito annuali a favore del Funzionario delegato per lo svolgimento di tutte le attività le cui modalità di spesa non consentono di far ricorso alle normali forme di pagamento; d) autorizza le somme destinate all’acquisto dei beni durevoli per il funzionamento del Centro da utilizzarsi con le forme previste dalle normative vigenti: 3 - Le Circoscrizioni tramite i Coordinamenti dei Centri Socio/Culturali per Anziani Circoscrizionali forniscono ai Comitati di gestione dei Centri tutte le informazioni e notizie sulle attività della Circoscrizione a favore dei cittadini anziani e non. 4 - Le circoscrizioni avranno l’obbligo di convocare trimestralmente i Presidenti dei Comitati di gestione dei centri socio/culturali per anziani per una riunione informativa e di scambio con la partecipazione dei Servizi Sociali e della Commisione Permanente dei Servizi Sociali della Circoscrizione. 5 - Nei centri dovrà essere obbligatoria una bacheca per l’affissione delle informazioni ufficiali da parte della Circoscrizione o per informazioni a cura dei sindacati o patronati dei pensionati. TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI Art. 25 - Abrogazione di norme 1 - E’ revocata la deliberazione del C.C. n. 4327 del 26 ottobre 1982 e sono abrogate tutte le deliberazioni precedentemente adottate in materia di centri sociali degli anziani, 2 - Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Art. 26 - Entrata in vigore del regolamento 1 - Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione del regolamento stesso. Art. 27 - Norme transitorie 1 -Nelle norme del funzionamento dei Dipartimenti l’attività di coordinamento viene svolta dalla Ripartizione VIII - Sicurezza Sociale. 2 - I comitati di gestione, attualmente in scadenza sono prorogati fino all’entrata in vigore del presente regolamento. La presente deliberazione assume il n° 000000. |